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Il ricorso a una multa di un ausiliario
Ufficio Del Giudice di Pace di Città
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
ex art. 204 bis c.d.s.
Ill.mo sig. Giudice,
ricorre: LUCA LUCHI nato a XXXXX il XXXX e ivi residente in Via XXXXX n.XX, luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione,
il quale premette ed espone di avere ricevuto in data XX.XX.09, in qualità di proprietario del motociclo targato XXXXXXX, notifica di accertamento di una infrazione ex art. 158/1-5 del c.d.s. relativa al verbale n.XXXXXXXXX/2008 compiuta, secondo quanto sostenuto da un ausiliario del traffico (a ciò autorizzato in base all’art.17 della legge n.127/97) dipendente della ditta XXXXX, il giorno XX.X.08 alle ore XX.XX sulla Via XXXXXX in corrispondenza del n. XX in quanto il motociclo sarebbe rimasto in sosta sull’attraversamento pedonale.
Dal tenore letterale del verbale medesimo, mediante il quale la Polizia municipale di Città richiede adesso il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 85,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.
Ciò per i sotto elencati motivi:
Motivi di annullamento
Violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni. Violazioni in particolare degli articoli 201 c.d.s. e di converso dei dettami di cui alla legge n.127/97.
Un fatto pacifico è che il soggetto ausiliario del traffico in questione è un soggetto dipendente di una Società che esercita il trasporto pubblico e come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 551/09 non avrebbe mai potuto rilevare una simile infrazione in quanto non funzionale rispetto al posteggio dato in concessione. Un simile rilevamento risulta possibile infatti solo in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico”.
Quanto appena indicato rappresenta ovviamente un manifesto duplice vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante infatti la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni.
Appare ovvio in sostanza come sempre un simile comportamento risulti lesivo degli articoli 201 c.d.s. oltre che dei dettami di cui alla legge n.127/97 e di converso determini la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.
Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto
RICORRE
alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:
1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;
2) in ipotesi, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.
Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 22 ultimo comma legge n.689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.
Con ossequio.
( Città e data)
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( Nome e Cognome)
Si produce il seguente allegato:
verbale in originale