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La polizza incendio per il mutuo casa
Quando si sottoscrive una polizza incendio per il mutuo casa innanzitutto è importante ricordare quali siano le garanzie richieste espressamente dalla banca, che è il soggetto che deve essere garantito dall’assicurazione per i danni all’immobile assicurato:
- Garanzia incendio
a tutela dei danni al fabbricato dovuti a combustione con fiamma; - Garanzia azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica
a tutela dei danni al fabbricato dovuti a scariche elettriche atmosferiche; - Garanzia scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi
a tutela dei danni al fabbricato dovuti dalla repentina rottura di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, dallo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, per reazione chimica, per il repentino schiacciamento o rottura di corpi, per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna;
Il capitale da assicurare, che non è altro che l’indennizzo che l’assicurazione si impegna a pagare all’assicurato in caso di accadimento di danni al fabbricato, è stimato a “valore intero”.
Il “valore intero” è il valore effettivo del fabbricato, valutato in base al valore di ricostruzione a nuovo dello stesso, ovvero l’insieme complessivo di tutti i costi dei materiali, della manodopera, e degli onorari tecnici utili alla edificazione; normalmente, su tutto il territorio nazionale, si adotta il valore di € 1500,00/1800,00 per metro quadro.
In presenza del “valore intero” è importantissimo indicare il valore corretto del fabbricato, per non incorrere, in fase di liquidazione del sinistro, nell’applicazione della proporzionale, ai sensi dell’art.1907 del Codice Civile (1).
Esempio di polizza a “valore intero”: appartamento di 80 mq con rifiniture normali – valore di ricostruzione a nuovo € 1.500×80=€ 120.000 – valore indicato in polizza € 100.000 – danni da incendio accertati € 25.000 – danni liquidati all’assicurato € 20.000
Applicata la “proporzionale” del 20% per sottoassicurazione del capitale !
Al momento di fare la polizza incendio per il mutuo casa, spesso accade che la banca pretenda che il capitale assicurato di polizza coincida con il “valore commerciale minimo” attribuito all’immobile nel periodo temporale dell’acquisto, risultante dalla perizia tecnica, commissionata dalla stessa banca per la determinazione dell’operazione di mutuo; in questo caso, prima della sottoscrizione del contratto, bisogna appurare, leggendo le condizioni contrattuali della polizza, se è valido anche il valore commerciale dell’immobile da assicurare, onde evitare di pagare un premio inutilmente più caro di quanto realmente dovuto.
È bene verificare sempre i due valori, “valore di ricostruzione a nuovo” e “valore commerciale minimo”, perché difficilmente possono coincidere, anzi, nella maggior parte dei casi, differiscono considerevolmente (valore di ricostruzione < valore commerciale).
Consiglio vivamente di attenersi al “valore di ricostruzione a nuovo”, poiché indicando il “valore commerciale minimo”, sempre ché sia accettato contrattualmente, si rischia che, al momento dell’accadimento del sinistro, quel valore non sia più in sintonia con quanto stabilito dal mercato immobiliare.
Carlo Pozzi – consulenze tecniche assicurative
Nota sulla polizza incendio per il mutuo casa
Articolo 1907 C.C.: Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.